Furto con strappo e sospensione dell’esecuzione delle pene detentive: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p.

La lettera a) del comma 9 dell’art. 656 c.p.p. – affermano i giudici – stabilisce che per i condannati per i delitti di cui all’art. 624-bis cod. pen. non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione prevista dal precedente comma 5; tuttavia, la stessa disposizione non contiene un’analoga previsione nei confronti dei condannati per il delitto di rapina.

Deve pertanto concludersi che la censura nei confronti dell’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. è fondata, e che di conseguenza va dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

Qui il testo integrale della Sentenza

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/06/corte-cost-125-2016.pdf

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