La riforma Orlando

La riforma del codice penale e di procedura penale passa alla camera e diventa legge: 320 voti favorevoli 149 contrari ed 1 astenuto hanno determinato l’esito della votazione. Significativi sono gli interventi di modifica rispetto alla precedente disciplina, pertanto prima di indicare il link che rimanda al testo integrale della legge, riportiamo le innovazioni che a nostro avviso hanno maggiore rilevanza.

LA RIFORMA IN PILLOLE

– il Giudice, sentite le parti, può dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato quando, nei reati procedibili a querela, l’imputato abbia posto in essere delle condotte riparatorie al danno cagionato prima dell’apertura del dibattimento;

– inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio;

– nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, più nello specifico, il termine resta sospeso per il periodo che va dalla sentenza di condanna di primo grado alla data della sentenza di appello, ulteriormente il termine resta sospeso per il periodo che va dalla sentenza di condanna di secondo grado fino alla data in cui verrà pronunciata la sentenza definitiva; i termini di cui sopra rimangono sospesi per un periodo massimo di un anno e sei mesi;

– si distinguono le ipotesi di incapacità reversibile ed irreversibile dell’imputato e, nel secondo caso, qualora vengano predisposti accertamenti da dove si evince l’impossibilità dell’imputato nel partecipare al procedimento, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere;

– l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia deve essere comunicata all’autorità procedente unitamente alla dichiarazione di assenso dello stesso difensore;

– la persona offesa dal reato, che ha sporto denuncia o querela, può, dopo sei mesi, richiedere informazioni sullo stato delle indagini preliminari salvo che non venga pregiudicata l’attività investigativa;

– il termine ordinario per opporsi alla richiesta di archiviazione passa da 10 a 20 giorni;

-in caso di richiesta di rito abbreviato dopo lo svolgimento delle indagini preliminari, se il giudice predispone accertamenti suppletivi, l’imputato, decorso il termine di 60 giorni, potrà revocare la precedente richiesta. Se invece la richiesta avviene in udienza preliminare verranno sanate le eventuali nullità non assolute, la non rilevabilità delle inutilizzabilità e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale. Inoltre nel caso in cui si acceda al suindicato rito l’imputato beneficerà della riduzione di 1/3 della pena per i delitti mentre nel caso di contravvenzioni la pena verrà ridotta della metà;

– l’impugnazione può essere proposta anche personalmente salvo il caso di un ricorso per Cassazione. Viene inoltre introdotto in appello il concordato, mediante il quale, le parti possono “accordarsi” sull’accoglimento dei motivi d’appello da sottoporre al Giudice salvo per i casi previsti dall’art. 51 co 3 bis e quater ed i procedimenti contro delinquenti abituali professionali o per tendenza.

 

Sono questi, a nostro avviso ed in estrema sintesi, i punti salienti della riforma che entrerà in vigore il 03/08/2017. Si rimanda al testo integrale per una conoscenza completa e più approfondita del testo.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg

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