Le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire, dopo anni di incertezza applicativa, una delicata questione giuridica sul rapporto tra costituzione di parte civile di cui all’art. 76 c.p.p. e sostituzione processuale ex art. 102 c.p.p.
“Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”
Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 (dep. 16 marzo 2018), n. 12213, Pres. Canzio, Rel. Andreazza, ric. Zucchi
Qui il testo integrale della sentenza:
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