Informazione provvisoria n. 18 del 23 giugno 2016
Le Sezioni Unite superano il proprio precedente del 2008 sugli effetti della mancata comparizione del querelante previamente avvisato degli effetti della propria assenza e vanno oltre i confini del giudizio dinanzi al giudice di pace.
La mancata comparizione del querelante davanti al giudice fa scattare la remissione tacita di querela.Questa la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con l’informazione provvisoria n. 18 del 23 giugno 2016 hanno risposto a una questione sollevata dai magistrati riguardo il caso di un querelante non presentatosi in tribunale nonostante il precedente esplicito avvertimento del giudice.
Qui il testo: http://www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_2025.pdf